'ambito della legislazione vigente, la vendita, l'importazione, l'esportazione e la programmazione dei film dichiarati nazionali non saranno sottoposte a restrizione alcuna da ambo le Parti. Ciascun contraente facilitera' e incoraggera' nel proprio territorio la diffusione del film riconosciuto nazionale dall'altro Paese. I trasferimenti dei proventi derivanti dalla vendita e dallo sfruttamento dei film saranno effettuati in esecuzione delle norme del contratto di coproduzione, conformemente alla normativa vigente in ciascun Paese.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;202~accordo-art14 · fonte su Normattiva