[1]con Paesi terzi
[2]Nel caso di coproduzioni multilaterali, la partecipazione piu' bassa non potra' essere inferiore al 20 % (o al 10% se e' assicurato un bilancio eccezionale pari o superiore a 2.000.000 di Euro) (articolo 5) e la piu' alta non puo' superare il 70% del costo totale. Le condizioni di ammissione delle opere cinematografiche dovranno essere esaminate caso per caso.
Testo vigente dal 5 agosto 2003
