[1]con Paesi terzi

[2]Nel caso di coproduzioni multilaterali, la partecipazione piu' bassa non potra' essere inferiore al 20 % (o al 10% se e' assicurato un bilancio eccezionale pari o superiore a 2.000.000 di Euro) (articolo 5) e la piu' alta non puo' superare il 70% del costo totale. Le condizioni di ammissione delle opere cinematografiche dovranno essere esaminate caso per caso.

Testo vigente dal 5 agosto 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-07-11;202~accordo-art10 · fonte su Normattiva