ARTICOLO IV ESPERTI IN MISSIONE 1. Agli esperti in missione per lo Staff College saranno concessi privilegi, immunita' ed agevolazioni, come specificato nell'Articolo VI, Sezioni 22 e 23 e nell'Articolo VII, Sezione 26, della Convenzione. 2. Agli esperti in missione con un contratto non inferiore agli undici (11) mesi sara' concessa una carta d'identita' speciale rilasciata dal Governo attestante il loro status.
Testo vigente dal 15 gennaio 2010
