ARTICOLO XVII EMENDAMENTI Il presente Accordo e/o i suoi Allegati possono essere emendati con il consenso reciproco delle Parti, ed entreranno in vigore alle condizioni enunciate all'Articolo XVI del presente Accordo.

Testo vigente dal 15 gennaio 2010

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urn:nir:stato:legge:2009-12-23;202~accordo-artxvii · fonte su Normattiva