[1]ARTICOLO XVIII DURATA Il presente Accordo cessera' di essere in vigore sei mesi dopo che una delle due Parti avra' comunicato all'altra la sua decisione di far cessare l'Accordo, tranne che per quanto riguarda la normale cessazione delle attivita' dello Staff College nel paese e la cessione delle sue proprieta' e dei suoi beni. Fatto a Torino il 16 SETTEMBRE 2003 in due esemplari, nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[2](firma) (firma) Per la Repubblica Italiana Per le Nazioni Unite

Testo vigente dal 15 gennaio 2010

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urn:nir:stato:legge:2009-12-23;202~accordo-artxviii · fonte su Normattiva