Art. 15 (Convenzione)
disposizioni della presente Convenzione si applicano a tutte le categorie di collettivita' locali esistenti sul territorio di ciascuna Parte. Tuttavia, ciascun Stato contraente puo', all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione, designare le categorie di collettivita' territoriali per le quali intende limitare la sfera di applicazione o che intende escludere dalla sfera di applicazione della Convenzione.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
