Art. 19 (Convenzione)
- Clausola territoriale 1. Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione designare il o i territori cui si applichera' la presente Convenzione. 2. Ogni Parte puo', in qualunque momento successivo, con una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrera' in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di tre mesi dopo la data in cui il Segretario generale avra' ricevuto la dichiarazione. 3. Ogni dichiarazione resa ai sensi dei due paragrafi precedenti potra' essere ritirata, per quanto concerne qualunque territorio designato in detta dichiarazione, mediante una notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di tre mesi dopo la data in cui il Segretario generale avra' ricevuto la notifica.
Testo vigente dal 23 novembre 1996
