Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B
Art. 17 (Convenzione)
Articolo l7 Nessuna riserva e' ammessa alle disposizioni della presente Convenzione, oltre a quella menzionata all'articolo 1 paragrafo 1.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
