- Riserve 1. Ciascuno Stato puo', al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare di volere avvalersi di una o piu' delle riserve previste dall'articolo 2, paragrafo 2, dall'articolo 6, paragrafo 4, dall'articolo 14, paragrafo 3, dall'articolo 21, paragrafo 2, dall'articolo 25, paragrafo 3 e dell'articolo 32, paragrafo 2. Nessun'altra riserva e' ammessa. 2. Lo Stato che abbia apposto una riserva a norma del paragrafo precedente puo' ritirarla in tutto o in parte dandone comunicazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Segretario Generale. 3. La Parte che abbia espresso una riserva relativamente ad una disposizione della presente Convenzione non puo' richiedere l'applicazione di tale disposizione ad un'altra Parte; essa puo', tuttavia, se la riserva e' parziale o condizionata, richiedere l'applicazione della disposizione nei limiti in cui essa stessa l'ha accettata.

Testo vigente dal 28 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328~convenzione-art40 · fonte su Normattiva