Art. 18 (Convenzione)
Ogni parte puo' in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2 La denuncia avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
