Art. 19 (Convenzione)
Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione: a. ogni firma; b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' ai suoi articoli 12, 13 e 16; d. ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2; e. ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 4; f. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Strasburgo, il 5 febbraio 1992 in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
