I giudici, gli avvocati generali e il cancelliere devono risiedere dove la Corte ha la propria sede.
Testo vigente dal 27 marzo 1958
I giudici, gli avvocati generali e il cancelliere devono risiedere dove la Corte ha la propria sede.
Testo vigente dal 27 marzo 1958
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;204~art13 · fonte del testo