La Corte funziona in modo permanente. La durata delle vacanze giudiziarie e' fissata dalla Corte, tenuto conto delle necessita' del servizio.
Testo vigente dal 27 marzo 1958
La Corte funziona in modo permanente. La durata delle vacanze giudiziarie e' fissata dalla Corte, tenuto conto delle necessita' del servizio.
Testo vigente dal 27 marzo 1958
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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;204~art14 · fonte del testo