Ogni giudice, prima di assumere le proprie funzioni deve, in seduta pubblica, prestare giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialita' e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Testo vigente dal 27 marzo 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;204~art2 · fonte del testo