La Corte puo' deliberare validamente soltanto in numero dispari. Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide se sono presenti cinque giudici. Le deliberazioni delle sezioni sono valide soltanto se prese da tre giudici; in caso d'impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si puo' ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni che saranno definite dal regolamento di procedura.

Testo vigente dal 27 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;204~art15 · fonte del testo