I giudici godono dell'immunita' di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, essi continuano a godere dell'immunita' dopo la cessazione delle funzioni. La Corte, in seduta plenaria, puo' togliere l'immunita'. Qualora, tolta l'immunita', venga promossa un'azione penale contro un giudice, questi puo' essere giudicato, in ciascuno degli Stati membri, soltanto dall'organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla piu' alta giurisdizione nazionale.
Testo vigente dal 27 marzo 1958
