I giudici le cui funzioni cessano prima dello scadere del loro mandato, sono sostituiti per la restante durata del mandato stesso.
Testo vigente dal 27 marzo 1958
I giudici le cui funzioni cessano prima dello scadere del loro mandato, sono sostituiti per la restante durata del mandato stesso.
Testo vigente dal 27 marzo 1958
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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;204~art7 · fonte del testo