• 1)Al fine di facilitare l'applicazione del presente Accordo il Comitato Consultivo per i danneggiati dalle opzioni, con sede in Bolzano, informera' le persone considerate dall'Accordo stesso circa i loro diritti e prestera' loro assistenza per la presentazione delle domande intese ad ottenere i benefici con esso previsti. Il predetto Comitato inoltre svolgera', a domanda scritta e formale, gli accertamenti relativi alle circostanze di fatto ai fini della valutazione dei diritti in base alle norme concernenti le assicurazioni sociali o i trattamenti di quiescenza per i dipendenti pubblici e assimilati. Un fatto e' da ritenersi attendibile quando, in base ai risultati dei relativi accertamenti che debbono estendersi a tutti i possibili mezzi probatori previsti dalle norme tedesche, si possa desumere che esso sia effettivamente avvenuto. Il Comitato, in contraddittorio con il richiedente, rilascera' un certificato sull'esito dei predetti accertamenti.
  • 2)Il certificato, convalidato dalle competenti Autorita' tedesche, dovra' essere presentato dal richiedente al competente Organo italiano e fara' piena prova ai fini della decisione di quest'ultimo.
  • 3)Il competente Organo italiano, dopo la ricezione del certificato, comunichera', senza indugio al richiedente la decisione circa i periodi da prendere in considerazione, sulla base del presente Accordo, al momento del verificarsi dell'evento assicurativo e circa la possibilita' del versamento di contributi volontari nell'assicurazione generale obbligatoria italiana previsto dall'articolo 7. Qualora l'evento assicurativo si sia verificato prima della ricezione del certificato, il competente Organo italiano comunichera' senza indugio al richiedente la decisione circa le prestazioni da concedere, in applicazione del presente Accordo, secondo la legislazione italiana e procedera' alla erogazione delle prestazioni stesse.
  • 4)Per i dipendenti pubblici l'esame della domanda e della documentazione allegata sara' effettuato, tenuto conto di quanto disposto dai paragrafi 1 e 2, da una apposita Commissione interministeriale da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che comunichera' senza indugio la decisione di cui al paragrafo precedente circa i periodi e i servizi da prendere in considerazione e provvedera' a darne comunicazione alle competenti Amministrazioni per la erogazione delle prestazioni stesse.
  • 5)Gli eventuali problemi inerenti all'attuazione delle procedure di cui ai paragrafi da 1 a 4 verranno risolti, su richiesta di una delle parti interessate, di comune accordo tra il Ministro federale del lavoro e dell'ordinamento sociale e i competenti Ministeri italiani.

Testo vigente dal 20 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-04;204~art10 · fonte su Normattiva