• 1)Gli eventuali contrasti relativi all'interpretazione ed applicazione del presente Accordo dovranno essere risolti possibilmente dai competenti Uffici delle parti contraenti.
  • 2)Qualora non fosse possibile risolvere in tal modo i contrasti, il relativo problema verra' sottoposto, dietro richiesta di una delle parti contraenti, al giudizio di un Tribunale arbitrale.
  • 3)Il Tribunale arbitrale verra' costituito di caso in caso ed, allo scopo, ciascuna delle parti contraenti dovra' nominare un membro del medesimo; in seguito i due membri prescelti dovranno designare, di comune accordo, un Presidente che sia cittadino di un terzo Stato, il quale verra' ufficialmente nominato dai Governi di entrambe le parti contraenti. I membri del Tribunale arbitrale verranno nominati entro due mesi ed il Presidente, verra' nominato entro tre mesi dalla data in cui una delle parti contraenti avra' comunicato all'altra la propria intenzione di sottoporre il problema al giudizio di un Tribunale arbitrale.
  • 4)In caso di non osservanza dei termini previsti dal paragrafo 3, ciascuna delle parti contraenti potra' richiedere al Presidente della Corte Europea per i diritti dell'uomo di procedere alle necessarie nomine. Qualora il Presidente della Corte Europea per i diritti dell'uomo fosse cittadino di una delle parti contraenti, oppure fosse impedito, procedera' alle nomine il Vicepresidente. Qualora anche il Vicepresidente fosse cittadino di una delle parti contraenti o fosse anche egli impedito, dovra' procedere alle nomine il primo membro della Corte, in ordine gerarchico, che non sia cittadino di una delle parti contraenti.
  • 5)Il Tribunale arbitrale decidera', con maggioranza di voti, in base alle Convenzioni stipulate tra le parti contraenti ed in base al diritto internazionale generale. Le sue decisioni avranno valore vincolante. Ciascuna delle parti contraenti si dovra' assumere l'onere delle spese per il proprio membro e per il rappresentante nel procedimento dinnanzi al Tribunale arbitrale; l'onere delle spese per il Presidente del Tribunale arbitrale e delle altre spese verra' assunto in parti uguali da entrambe le parti contraenti. Il Tribunale arbitrale avra' facolta' di emettere una diversa pronuncia in ordine alle spese. Quanto al resto, il Tribunale arbitrale provvedera' a stabilire le proprie norme di procedura.

Testo vigente dal 20 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-04;204~art11 · fonte su Normattiva