Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, ove lo stesso non disponga diversamente, e' valida per quanto riguarda i diritti delle persone di cui all'articolo 1 e dei loro superstiti, la legislazione italiana, tenuto conto delle Convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale vincolanti per la Repubblica italiana nonche' i Regolamenti delle Comunita' europee sulla sicurezza sociale.
Testo vigente dal 20 maggio 1977
