1. Le dispute riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo dovrebbero, se possibile, essere risolte dal Governo delle due Parti contraenti. 2. Se una disputa non potra' essere risolta in tal modo, essa, su richiesta di una delle Parti contraenti dovra' essere sottoposta ad un tribunale d'arbitrato. 3. Tale tribunale d'arbitrato sara' costituito per ciascun singolo caso come segue: ciascuna Parte contraente nominera' un membro e questi due membri concorderanno sulla nomina di un cittadino (national) di un Paese terzo quale loro presidente da parte dei Governi delle due Parti contraenti. Tali membri saranno nominati entro due mesi e tale presidente entro tre mesi dalla data in cui una delle Parti contraenti ha informato l'altra Parte contraente che desidera sottoporre la disputa ad un tribunale d'arbitrato. 4. Se i termini di cui al paragrafo 3 che precede non sono stati osservati, una delle Parti contraenti puo', in mancanza di qualsiasi altro accordo pertinente, invitare il Presidente della Corte internazionale di giustizia a dare le necessarie nomine. Qualora il Presidente sia un cittadino di una delle Parti contraenti o se e' in altro modo impedito a svolgere detta funzione, il Vice Presidente dovra' fare le necessarie nomine. Se il Vice Presidente non potesse svolgere detta funzione, il membro della Corte internazionale di giustizia immediatamente successivo per anzianita' e che non sia un cittadino di una delle Parti contraenti dovra' fare le necessarie nomine. 5. Il tribunale d'arbitrato raggiungera' le sue decisioni con la maggioranza dei voti. Tali decisioni saranno definitive e vincolanti. Ciascuna Parte contraente dovra' sostenere l'onere relativo al suo membro e al suo Consiglio nelle procedure d'arbitrato; l'onere del Presidente e gli oneri restanti verranno sostenuti in parti eguali da entrambe le Parti contraenti. Il tribunale d'arbitrato potra' emettere un diverso regolamento relativo agli oneri. Per tutti gli altri aspetti, il tribunale d'arbitrato determinera' la propria procedura. 6. Prima di sottoporre qualsiasi disputa ad un tribunale d'arbitrato, dovranno essere stati esperti tutti i ricorsi giudiziari locali.
Testo vigente dal 2 marzo 1979
