[1]ARTICOLO XII.

[2]1. Nella misura in cui una controversia sulla interpretazione o l'applicazione del presente Accordo non possa essere risolta in base all'articolo XI, essa sara', a richiesta di una Parte Contraente, sottoposta ad un tribunale arbitrale. 2. Il tribunale arbitrale sara' costituito di volta in volta in modo che ciascuna Parte Contraente designi un arbitro e che i due arbitri si accordino sulla scelta di un presidente cittadino di uno Stato terzo che sara' nominato dai Governi delle due Parti Contraenti Gli arbitri dovranno essere designati nei 60 (sessanta) giorni, e il presidente nei 90 (novanta) giorni dopo che l'una delle Parti Contraenti avra' fatto conoscere all'altra Parte Contraente la sua intenzione di sottoporre la divergenza ad un tribunale arbitrale. 3. Qualora i termini previsti nel paragrafo 2 non venissero osservati, ciascuna Parte Contraente potra', in mancanza di diversa intesa, pregare il Presidente del Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI) di procedere alle designazioni necessarie. Qualora il Presidente abbia la nazionalita' di una delle due Parti Contraenti o qualora il medesimo sia impedito da altro ragioni, il Vice-Presidente, che lo sostituisce, procedera' alle designazioni necessarie. 4. Il tribunale arbitrale decide a maggioranza di voti. Le sue decisioni saranno impegnative per le due Parti Contraenti. Ciascuna Parte Contraente avra' a suo carico le spese relative al proprio arbitro come pure quelle relative alla sua partecipazione nella procedura davanti al tribunale arbitrale. Le spese relative al Presidente, come pure le altre spese, saranno a carico delle Parti Contraenti in uguale misura. Per il resto, il tribunale arbitrale stabilira' la sua procedura. 5. Se e sino a quando ciascuna Parte Contraente o l'impresa designata di ciascuna Parte Contraente non si attenga alla decisione presa ai sensi dei paragrafi precedenti del presente articolo, l'altra Parte Contraente puo' limitare, sospendere o revocare ogni diritto o privilegio che essa abbia concesso in base al presente Accordo alla Parte Contraente che si trovi in difetto o all'impresa designata di quella Parte Contraente.

Testo vigente dal 15 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;39~artxii · fonte su Normattiva