• 1)Per quanto riguarda i diritti delle persone di cui, all'articolo 1 e dei loro superstiti nei confronti delle assicurazioni sociali italiane, l'Accordo italo-tedesco del 26 febbraio 1941 per la regolamentazione dell'assicurazione sociale, nei confronti delle persone di cui all'Accordo del 21 ottobre 1939 relativo all'attuazione, agli effetti economici, del trasferimento di allogeni e di cittadini germanici dall'Italia in Germania (in seguito denominato Accordo del 26 febbraio 1941), si considera da parte degli enti assicuratori italiani non intervenuto nella misura in cui, per tali diritti a prestazioni, i capitali di copertura avrebbero dovuto essere trasferiti in base all'Accordo del 26 febbraio 1941 dagli enti assicuratori italiani a quelli tedeschi. A tale proposito vale quanto segue:
  • a)I diritti gia' soddisfatti mediante corresponsione di prestazioni continueranno ad essere riconosciuti. L'importo delle prestazioni stesse non potra' essere inferiore all'ammontare delle prestazioni corrisposte alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
  • b)Nel caso in cui i diritti non siano stati ancora soddisfatti, gli enti assicuratori italiani competenti, a partire dal 1 gennaio 1975, si assumeranno il pagamento delle relative prestazioni, in base alle norme legislative per esse vigenti.
  • 2)Per i diritti di cui al paragrafo 1, che siano stati soddisfatti dagli enti assicuratori tedeschi mediante il pagamento di prestazioni si applica analogamente il paragrafo 1, lettera a).
  • 3)Le prestazioni gia' corrisposte, quelle in corso di erogazione e quelle pagabili in futuro dagli enti assicuratori tedeschi o italiani non daranno luogo a rimborso reciprocamente. Non verranno effettuati trasferimenti e ritrasferimenti di capitali di copertura.

Testo vigente dal 20 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-04;204~art2 · fonte su Normattiva