- 1)Gli articoli da 2 a 6 non troveranno applicazione nella misura in cui alle persone considerate all'articolo 1 del presente Accordo o ai loro superstiti siano concesse prestazioni, sulla base dei diritti di cui all'articolo 2 o sulla base dei periodi o infortuni sul lavoro e malattie professionali di cui agli articoli da 3 a 5, dagli enti assicuratori tedeschi in base alla legislazione vigente in Germania e tenuto conto delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale vincolanti per la Repubblica federale di Germania e dei Regolamenti delle Comunita' europee sulla sicurezza sociale, oppure concesse da altri Enti tedeschi di diritto pubblico nel quadro dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti pubblici.
- 2)Il paragrafo primo e' applicabile per analogia alle persone alle quali secondo le norme di uno Stato terzo vengano erogate prestazioni in base ai diritti di cui all'articolo 2 o in base ai periodi od infortuni sul lavoro (malattie professionali) di cui agli articoli da 3 a 5.
Testo vigente dal 20 maggio 1977
