Il competente ente italiano prendera' in considerazione, con effetto retroattivo e in base alla legislazione italiana, i casi di infortunio sul lavoro e malattie professionali, verificatisi anteriormente al 1 settembre 1939 che non siano stati definiti a tale data per effetto dell'entrata in vigore dell'Accordo del 21 ottobre 1939.
Testo vigente dal 20 maggio 1977
