• 1)Salvo quanto previsto dal paragrafo 3 del presente articolo e dall'articolo 5 del presente Accordo, per i periodi compresi tra il 1 settembre 1939 ed il 31 maggio 1945, durante i quali le persone di cui all'articolo 1 paragrafo 1 furono occupate presso uffici e organizzazioni tedeschi o presso altri datori di lavoro in territorio italiano, o che comunque in tale periodo cola' abbiano dimorato, e che, per effetto dell'Accordo del 21 ottobre 1939 dovettero cessare l'attivita' lavorativa, ovvero furono internati, si conviene quanto segue:
  • a)tali periodi verranno riconosciuti e presi in considerazione a tutti gli effetti di legge dagli enti ed istituti assicuratori italiani comprese le casse integrative, secondo le norme di procedura per essi vigenti, come periodi di iscrizione all'assicurazione italiana e come se si trattasse di periodi per i quali siano stati versati i contributi sulla base delle effettive retribuzioni, indipendentemente dall'eventuale superamento del massimale di retribuzione;
  • b)per i periodi durante i quali non furono percepite retribuzioni si fara' riferimento alla retribuzione e agli altri redditi di lavoro dipendente realizzati nel periodo immediatamente successivo a quello da riconoscere, ovvero, in mancanza di tali indicazioni, alla retribuzione o ad altri redditi da lavoro dipendente realizzati nel periodo immediatamente precedente. In mancanza, si fara' riferimento alla classe media di contribuzione da desumersi dalle tabelle contributive vigenti nel periodo da riconoscere;
  • c)qualora ai fini del riconoscimento dei periodi suddetti siano competenti enti diversi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e con il predetto riconoscimento non sia possibile, in base agli ordinamenti degli enti medesimi, corrispondere una pensione, i periodi di che trattasi saranno riconosciuti nell'assicurazione generale obbligatoria con le modalita' previste dalla vigente legislazione italiana;
  • d)i casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale intervenuti nel periodo 1 settembre 1939-31 maggio 1945, saranno considerati dall'Istituto assicuratore italiano, sulla base della legislazione italiana, come se fossero stati denunciati entro il termine stabilito per la presentazione della domanda di indennizzo.
  • 2)Le persone di cui all'articolo 1 paragrafo 1 che, nel periodo dal 1 giugno 1945 al 31 agosto 1950, abbiano svolto attivita' lavorativa nei territori contemplati dall'Accordo del 25 ottobre 1939 presso uffici pubblici possono provvedere alla copertura assicurativa del periodo predetto secondo le modalita' previste dalla legge italiana del 28 luglio 1950, n. 633.
  • 3)La cancellazione dagli albi professionali a seguito dell'applicazione dell'Accordo del 21 ottobre 1939, e' priva di effetti, ai fini previdenziali, per il periodo 1 settembre 1939-31 maggio 1945, e gli interessati possono procedere al riscatto del relativo periodo con le modalita' previste dalla vigente legislazione italiana. Quanto sopra vale anche per coloro che, a causa dell'Accordo del 21 ottobre 1939, non si siano potuti iscrivere agli albi professionali.
  • 4)Il paragrafo 1 vale analogamente per i periodi durante i quali le persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1 siano state mandate in missione nei territori di immigrazione al di fuori del "Reich germanico" ed ivi abbiano lavorato o soggiornato, in quanto per effetto dell'Accordo del 21 ottobre 1939 non hanno piu' svolto la loro abituale attivita'.

Testo vigente dal 20 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-04;204~art4 · fonte su Normattiva