- 1)I periodi dal 1 settembre 1939 al 31 maggio 1945, durante i quali le persone di cui all'articolo 1 paragrafo 1 del presente Accordo, hanno prestato servizio in qualita' di dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici o nelle forze armate tedesche, nonche' i periodi di allontanamento dal servizio avvenuti per effetto dell'Accordo 21 ottobre 1939, vengono ricongiunti dai competenti enti italiani al servizio valutato per il trattamento di quiescenza normale dei dipendenti dello Stato italiano e degli enti pubblici italiani in base ai relativi ordinamenti pensionistici. Nei confronti dei predetti soggetti il servizio che viene ricongiunto e' aumentato, ai fini della misura del trattamento di quiescenza normale, della meta' per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo. La frazione superiore ai sei mesi si computa come anno intero. La frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura.
- 2)Ai fini del trattamento di quiescenza privilegiato vengono considerati, nei confronti dei soggetti indicati nel paragrafo precedente, gli eventi di servizio avvenuti durante il periodo sopra indicato.
- 3)Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, anche il periodo di prigionia successivo al 31 maggio 1945 trascorso dalle persone di cui al primo e secondo paragrafo del presente articolo e' equiparato a servizio militare e servizio attinente alla guerra.
- 4)I dipendenti dello Stato e di enti pubblici cessati dal servizio per effetto dell'Accordo del 21 ottobre 1939 e che sono stati riassunti in servizio a seguito della legge 2 febbraio 1948, n. 23, possono procedere al riscatto del periodo intercorso fra il 31 maggio 1945 e la successiva data di riassunzione. Per il riscatto del periodo precedentemente indicato, il richiedente e' tenuto al pagamento di un contributo pari al 18 per cento della retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione al periodo riscattato. Se la domanda e' presentata dopo la cessazione del servizio, il contributo e' calcolato sull'ultima retribuzione.
Testo vigente dal 20 maggio 1977
