quadro del meccanismo di consultazione di cui all'articolo 10, le Parti concordano di procedere allo scambio periodico di statistiche economiche. Le Autorita' competenti si scambieranno inoltre, con la necessaria regolarita', le informazioni riguardanti le rispettive normative industriali, commerciali, sanitarie e di altro tipo, allo scopo di facilitare lo scambio di beni e servizi.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-03-08;204~accordo-art11 · fonte su Normattiva