Art. 11 (Accordo)
quadro del meccanismo di consultazione di cui all'articolo 10, le Parti concordano di procedere allo scambio periodico di statistiche economiche. Le Autorita' competenti si scambieranno inoltre, con la necessaria regolarita', le informazioni riguardanti le rispettive normative industriali, commerciali, sanitarie e di altro tipo, allo scopo di facilitare lo scambio di beni e servizi.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
