Comitato di coordinamento Le Parti concordano di costituire il comitato di coordinamento Colombia-Italia, che sara' l'organo nel quale verranno discusse le linee generali di cooperazione bilaterale, oltre alle azioni specifiche di cooperazione. Il comitato avra' fra le altre, le seguenti funzioni:

  • a)identificare, proporre, promuovere e verificare lo sviluppo delle iniziative di interesse reciproco;
  • b)controllare e valutare lo stato di esecuzione del presente trattato generale. 2. Attraverso tale meccanismo di consultazione, le Parti si scambieranno, inoltre, informazioni per quanto riguarda le rispettive normative sui temi oggetto del presente trattato. 3. Tale comitato, coordinato dai rispettivi Ministeri degli affari esteri sara' composto dalle rispettive autorita' competenti e si riunira' alternativamente nei due Paesi in date concordate per via diplomatica.

Testo vigente dal 4 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;399~trattato-art23 · fonte su Normattiva