NEL SETTORE MARITTIMO Le parti, allo scopo di promuovere lo sviluppo delle loro industrie marittime, incoraggiano le rispettive autorita' competenti, le compagnie di navigazione, le autorita' portuali, gli istituti di ricerca, le universita' e gli altri istituti di insegnamento a cooperare, almeno ma non solo, nei seguenti settori: (1) scambio di opinioni in relazione alle attivita' svolte dalle parti nell'ambito delle organizzazioni marittime internazionali; (2) elaborazione e perfezionamento della normativa relativa ai trasporti marittimi e alla gestione del mercato; (3) promozione di servizi di trasporto efficienti per il commercio marittimo internazionale tramite l'ottimizzazione dell'uso dei porti e delle rispettive flotte; (4) rafforzamento della sicurezza marittima e prevenzione dell'inquinamento marino; (5) promozione della formazione e dell'addestramento in ambito marittimo, con speciale riferimento alla formazione della gente di mare; (6) scambio di personale, d'informazioni scientifiche e di tecnologie; (7) intensificazione degli sforzi per la lotta alla pirateria ed al terrorismo.

Testo vigente dal 27 febbraio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-26;50~accordo-art10 · fonte su Normattiva