Art. 25 (Accordo)
lo sviluppo della cooperazione tecnica e scientifica, le Parti concordano di dedicare particolare attenzione alle tecnologie innovative destinate ai settori tradizionali e, fra gli altri, ai seguenti: biotecnologie, ambiente, acqua e risorse idriche, medicina e sanita', microelettrica, telecomunicazioni e informatica.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
