Art. 24 (Accordo)
Parti si impegnano a promuovere una cooperazione tecnica e scientifica, finalizzata, tra gli altri aspetti, a stimolare lo scambio di scienziati fra l'Italia e il Messico, a stabilire dei legami permanenti fra le comunita' scientifiche, a rafforzare la rispettiva capacita' di svolgere ricerche scientifiche, ad incrementare il trasferimento di tecnologie e ad intensificare per rendere piu' strette le relazioni fra i centri di ricerca, nonche' a stimolare l'innovazione tecnologica.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
