Art. 26 (Accordo)
scopo di raggiungere gli obiettivi indicati, le Parti elaboreranno accordi specifici che integreranno l'accordo base di cooperazione tecnica sottoscritto il 28 marzo 1981, con l'obiettivo di favorire e stimolare: - la formazione di risorse umane a vari livelli; - la realizzazione di progetti congiunti; - l'interscambio di informazioni scientifiche, attraverso la realizzazione di seminari, simposi, congressi e riunioni di lavoro fra centri di studi medi e avanzati, centri di ricerca scientifica e organismi e imprese pubbliche o private.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
