Art. 28 (Accordo)
Parti si impegnano a sostenere progetti di collaborazione tra organismi e centri di ricerca di entrambi i Paesi, indirizzata alla protezione dell'ambiente ed alla salvaguardia dei rispettivi ecosistemi. In tale quadro particolare attenzione verra' conferita alle iniziative che promuovano il razionale utilizzo delle risorse naturali, stimolando lo scambio di tecnologie per combattere e prevenire l'inquinamento ambientale. In tale contesto, un nuovo impulso verra' conferito alle azioni che congiuntamente sono state svolte nel settore della biologia tropicale.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
