[1]Accordo aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983

[2]La Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania, desiderando intensificare e facilitare la cooperazione nei rapporti tra i due Stati nell'applicazione della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983 (di seguito indicata come "la Convenzione"); considerando opportuno completare la Convenzione su alcuni punti, al fine di estendere l'applicazione anche ad altre forme di esecuzione dei giudicati penali, hanno cnseguito quanto segue:

[4]1. I termini e le espressioni utilizzati nel presente accordo devono essere interpretati ai sensi della Convenzione. 2. Le disposizioni della Convenzione sono applicabili nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni del presente Accordo.

Testo vigente dal 6 agosto 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-07-11;204~accordo-art1 · fonte su Normattiva