[1]Articolo (2)

[2]Le Parti attueranno gli articoli di questo Accordo costituendo un comitato di cooperazione nel campo della difesa, che si incontrera' regolarmente in ciascuno dei due paesi per stabilire un meccanismo idoneo per l'esecuzione del presente Accordo e definire dei punti di contatto per organizzare le attivita' fra le Parti.

Testo vigente dal 18 gennaio 2010

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urn:nir:stato:legge:2009-12-23;204~accordo-art2 · fonte su Normattiva