[1]Congiunto di Cooperazione per la Difesa

[2]1. Le Parti istituiranno un Comitato Congiunto di Cooperazione per la Difesa, composto da un ugual numero di Rappresentanti per ogni Parte. 2. Il Comitato Congiunto di Cooperazione per la Difesa istituira' gli opportuni meccanismi per l'implementazione di questo Accordo, monitorera' l'implementazione dei successivi Accordi Esecutivi tra le Parti e le intese tra le Autorita' competenti, conclusi per l'attuazione del presente Accordo, nominera' punti di contatto per organizzare attivita' specifiche tra le Parti come richiesto, e risolvera' le controversie secondo l'Articolo 13 paragrafo 2. 3. Il Comitato Congiunto di Cooperazione per la Difesa si riunira' ogni anno, alternativamente in ciascun Paese, o come altrimenti determinato dalle Parti.

Testo vigente dal 25 giugno 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-06-12;106~accordo-art3 · fonte su Normattiva