o Esproprio 1. a) Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprieta', di possesso, di controllo o di godimento ad essi inerenti, salvo quanto previsto per legge o per effetto di sentenze ed ordinanze delle autorita' giudiziarie competenti.
- b)Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte, se non per fini pubblici, per motivi di interesse nazionale, contro previo, pieno, effettivo e giusto risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non-discriminatoria ed in conformita' a disposizioni e procedure di legge.
- c)Il giusto risarcimento sara' equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio siano state annunciate legalmente o rese pubbliche e sara' determinato in base a principi di valutazione normalmente accettati. Qualora sussistano difficolta' di accertamento del valore di mercato, il risarcimento verra' determinato sulla base di una equa valutazione degli elementi costitutivi e distintivi di azienda nonche' delle componenti e dei risultati delle correlate attivita' di impresa. Il risarcimento comprendera' gli interessi maturati alla data di pagamento, calcolati al tasso del LIBOR a sei mesi, ed a partire dalla data di nazionalizzazione o di esproprio. In mancanza di un accordo fra l'investitore e la Parte obbligata, l'ammontare del risarcimento verra' definito secondo le procedure di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento, una volta determinato, verra' prontamente pagato, e sara' liberamente trasferibile. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento, nonche', in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
