o Esproprio 1. a) Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprieta', di possesso, di controllo o di godimento ad essi inerenti, salvo quanto previsto per legge o per effetto di sentenze ed ordinanze delle autorita' giudiziarie competenti.

  • b)Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte, se non per fini pubblici, per motivi di interesse nazionale, contro previo, pieno, effettivo e giusto risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non-discriminatoria ed in conformita' a disposizioni e procedure di legge.
  • c)Il giusto risarcimento sara' equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio siano state annunciate legalmente o rese pubbliche e sara' determinato in base a principi di valutazione normalmente accettati. Qualora sussistano difficolta' di accertamento del valore di mercato, il risarcimento verra' determinato sulla base di una equa valutazione degli elementi costitutivi e distintivi di azienda nonche' delle componenti e dei risultati delle correlate attivita' di impresa. Il risarcimento comprendera' gli interessi maturati alla data di pagamento, calcolati al tasso del LIBOR a sei mesi, ed a partire dalla data di nazionalizzazione o di esproprio. In mancanza di un accordo fra l'investitore e la Parte obbligata, l'ammontare del risarcimento verra' definito secondo le procedure di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento, una volta determinato, verra' prontamente pagato, e sara' liberamente trasferibile. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento, nonche', in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-03-08;205~accordo-art5 · fonte su Normattiva