o Esproprio

  • 1)Gli investitori di entrambe le Parti Contraenti non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato o indeterminato, i diritti di proprieta', di possesso, di controllo o di godimento ad essi inerenti, salvo quanto previsto per legge o per effetto di sentenze ed ordinanze delle autorita' giudiziarie competenti.
  • 2)Gli investimenti di entrambe le Parti Contraenti o dei loro investitori non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte, se non per fini pubblici, per motivi di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformita' a disposizioni e procedure di legge.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;714~accordo-art5 · fonte su Normattiva