di Controversie tra Investitori e Parti Contraenti 1. Le controversie che sorgeranno tra una delle Parti Contraenti ed un investitore dell'altra Parte Contraente in relazione agli investimenti effettuati nel contesto del presente Accordo dovranno per quanto possibile essere amichevolmente risolte. 2. Se una controversia non potra' essere risolta, ai sensi del comma 1 del presente Articolo, entro il termine di sei mesi a partire dalla data in cui una delle parti interessate l'abbia promossa, essa sara' sottoposta a richiesta di una delle parti medesime, ai competenti Tribunali della Parte Contraente nel cui territorio l'investimento sia stato effettuato. Qualora entro il termine di 18 mesi a partire dalla data nella quale la controversia stessa sia stata sottoposta ai predetti Tribunali, non sia stata emessa una sentenza, l'investitore interessato potra' ricorrere ad un tribunale arbitrale, che avra' competenza a risolvere tale controversia. 3. L'investitore interessato potra' ricorrere ad un Tribunale arbitrale nel caso che il competente Tribunale di cui al comma 2 del presente Articolo, abbia emesso una sentenza che si consideri essere in contrasto con norme di diritto internazionale, con i contenuti del presente Accordo, ovvero manifestamente ingiusta o configurare ipotesi di un diniego di giustizia. In tali casi il Tribunale arbitrale sara' competente a conoscere, nella sua globalita', della controversia insorta. 4. Il Tribunale arbitrale di cui ai precedenti commi 2 e 3 verra' istituito in ogni caso a richiesta di una delle parti. Verranno applicate, mutatis mutandis, le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'Articolo 10, sotto riserva che le parti in lite provvederanno alla nomina dei membri del Tribunale arbitrale a norma del comma 3 dell'Articolo 10 e che in caso di mancata nomina nei termini ivi previsti, ognuna di esse potra' in assenza di altre disposizioni, richiedere al Presidente della Corte di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Stoccolma di procedere alle necessarie designazioni. Il lodo arbitrale sara' obbligatorio e vincolante per le parti. 5. Qualora entrambe le parti avessero aderito alla Convenzione sul regolamento delle controversie sugli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, aperta alla firma in Washington il 18 marzo del 1965, le controversie tra una delle Parti Contraenti ed un investitore dell'altra potranno essere sottoposte per la loro composizione mediante conciliazione od arbitrato al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti. 6. Nessuna delle due Parti Contraenti avviera' un contenzioso internazionale circa una controversia che un proprio investitore o l'altra Parte abbiano sottoposto alla decisione del competente Tribunale della Parte nel cui territorio l'investimento sia stato effettuato ovvero a procedimento arbitrale conformemente al disposto del presente Articolo, salvo che quest'ultima Parte non abbia dato esecuzione o non si sia adeguata alle sentenze o al lodo, emessi sulla controversia stessa.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
