' dei trasferimenti I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 avranno luogo senza indebito ritardo e comunque entro tre mesi, purche' nel frattempo sia stato assolto ogni obbligo fiscale. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al cambio applicabile alla data del trasferimento.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;205~accordo-art8 · fonte su Normattiva