[1]Articolo (7)

[2]Le Parti incoraggeranno la scambio di informazioni su vari argomenti di interesse per entrambi i paesi, attraverso le visite di personalita' del settore dell'istruzione, della scienza, della cultura e dell'informazione.

Testo vigente dal 7 dicembre 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-11-15;205~accordo-art7 · fonte su Normattiva