Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

  • a)attivita' di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;
  • b)attivita' diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro.

Testo vigente dal 27 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-20;206~art16 · fonte su Normattiva