Il capitale di affranco determinato dal Pretore non puo' superare in ogni caso il limite di cui all'articolo 1 della presente legge. L'affrancante e' tenuto alla sua eventuale integrazione, se legalmente richiesta e dovuta ai sensi del comma quinto del presente articolo. L'ordinanza, prima della trascrizione, dev'essere notificata alle persone di cui agli articoli 2 e 3 a cura del ricorrente. Intervenuta la notifica, l'enfiteusi o la prestazione fondiaria si estingue nei confronti di chiunque. Entro tre mesi dalla avvenuta notifica della ordinanza di affranco, chi vi ha interesse puo' adire la Sezione speciale per i contratti agrari del Tribunale competente per territorio per la contestazione del diritto dell'affrancazione, per la riduzione o l'integrazione del capitale di affranco e per l'attribuzione, dell'intera somma o di parte di essa. La sentenza che decide definitivamente la controversia e' annotata in margine alla trascrizione dell'ordinanza di affranco. Le spese del giudizio presso la predetta Sezione del Tribunale saranno a carico della parte soccombente.
Testo vigente dal 6 agosto 1966
