Il capitale di affranco determinato dal Pretore non puo' superare in ogni caso il limite di cui all'articolo 1 della presente legge. L'affrancante e' tenuto alla sua eventuale integrazione, se legalmente richiesta e dovuta ai sensi del comma quinto del presente articolo. L'ordinanza, prima della trascrizione, dev'essere notificata alle persone di cui agli articoli 2 e 3 a cura del ricorrente. Intervenuta la notifica, l'enfiteusi o la prestazione fondiaria si estingue nei confronti di chiunque. Entro tre mesi dalla avvenuta notifica della ordinanza di affranco, chi vi ha interesse puo' adire la Sezione speciale per i contratti agrari del Tribunale competente per territorio per la contestazione del diritto dell'affrancazione, per la riduzione o l'integrazione del capitale di affranco e per l'attribuzione, dell'intera somma o di parte di essa. La sentenza che decide definitivamente la controversia e' annotata in margine alla trascrizione dell'ordinanza di affranco. Le spese del giudizio presso la predetta Sezione del Tribunale saranno a carico della parte soccombente.

Testo vigente dal 6 agosto 1966

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 67/1986

    Questione infondata
    26 marzo 1986

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie) sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 42, comma terzo, Cost. - in base all'assunto che nelle disposizioni censurate non si sarebbe tenuto conto, nella determinazione del capitale di affranco di fondi concessi in enfiteusi, del valore economico dei fabbricati costituenti accessioni dei fondi stessi. In precedenti decisioni della Corte, infatti, nel reddito colpito dall'imposta sui terreni (base del calcolo del capitale di affranco) si è ritenuto compreso anche il reddito dei pertinenti fabbricati; ne' il giudice a quo ha esposto motivi atti ad indurre a modificare tale orientamento, confortato peraltro dalla dottrina dominante nel campo tributario. - S. n. 65/1957; O. n. 102/1969.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 1 Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue · Art. 5 Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue

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  • Sentenza n. 73/1982

    Questione inammissibile
    16 aprile 1982

    È inammissibile la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 4, 5, 13, L. 22 luglio 1966 n. 607, proposta assumendo che la diversa disciplina positiva riservata, in materia di indennita` per miglioramenti, al proprietario concedente rispetto al trattamento stabilito per il mezzadro, il colono e il possessore, contrasterebbe con l'art. 3 Cost., nonche` con gli artt. 41 e 42 Cost. sotto l'aspetto della menomazione della iniziativa economica privata e della mancata garanzia della proprieta` privata. Ed invero la posizione del proprietario concedente che assume di aver apportato miglioramenti al fondo non e` assimilabile ad alcuna delle quattro categorie giuridiche la cui discrepanza di trattamento viene assunta dal giudice a quo a motivo di violazione del principio di eguaglianza: non a quella dell'enfiteuta perche` trattasi di concedente, non a quello dell'affittuario perche` il concedente non ha la gestione del bene produttivo, ne` a quella del mezzadro perche` non ne ha la cogestione e infine egli non ha il possesso del fondo che viceversa spetta al'enfiteuta. Parimenti inammissibile e` l'assunzione degli articoli 42 e 41 Cost. a parametri di costituzionalita`, in quanto alla proprieta` si sovrappone il rapporto enfiteutico e d'altra parte l'iniziativa economica spetta all'enfiteuta e non al concedente, il quale ultimo puo`, se ed in quanto ne sussistano i presupposti, esercitare l'azione di indebito arricchimento. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 4, 5 e 13, L. 22 luglio 1966 n. 607, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 1 Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue

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  • Sentenza n. 53/1974

    Illegittimità dichiarata
    6 marzo 1974

    dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi); dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della stessa legge, limitatamente alla parte in cui comprendono nella nuova normativa anche i rapporti di enfiteusi urbana ed edificatoria costituiti successivamente alla data del 28 otto…

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 24 cost. · Art. 3 Nuove norme in materia di enfiteusi

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1966-07-22;607~art5 · fonte su Normattiva