della nazione piu' favorita
- 1)Ciascuno Stato Contraente, nell'ambito del suo territorio e delle sue zone marittime, concedera' agli investimenti ed ai provventi degli investitori dell'altro Stato Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti ed ai profitti degli investitori dalla Nazione piu' favorita.
- 2)Ciascuno Stato contraente, nel suo territorio e nelle sue zone marittime, riservera' agli investitori dell'altro Stato Contraente, per quanto riguarda la gestione, la conservazione, l'uso, il godimento o la destinazione dei loro investimenti e di attivita' rel- ative ai loro investimenti, un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investitori della Nazione piu' favorita.
- 3)Il trattamento summenzionato non dovra' essere applicato ai vantaggi concessi agli investitori di un Paese terzo da entrambi gli Stati Contraenti, sulla base dell'appartenenza di tale Stato Contraente ad una unione doganale, ad un mercato comune, ad una zona di libero scambio, ad un Consiglio di reciproco aiuto economico, ad un accordo regionale o sub-regionale, ad un accordo economico internazionale, o sulla base di un accordo stipulato tra questo Stato Contraente ed un Paese terzo, al fine di evitare la doppia tassazione o per facilitare il commercio frontaliero.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
