Nel caso in cui uno Stato contraente abbia concesso qualsiasi garanzia contro rischi non commerciali per un investimento effettuato dai suoi investitori nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente ed effettua il pagamento a questi investitori in base alla garanzia, l'altro Stato Contraente deova' riconoscere il trasferimento del diritto di questi investitori al primo Stato Contraente e la surrogazione di quest'ultimo non non dovra' eccedere i diritti originali degli investitori. Per quanto riguarda i trasferimenti dei pagamenti da effettuare allo Stato Contraente in virtu' di questa surrogazione, si applicheranno rispettivamente gli articoli 4, 5 e 6
Testo vigente dal 26 marzo 1994
