' dei trasferimenti I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6, e 7 saranno effettauti senza indugio ed entro sei mesi dopo che gli obblighi fiscali sono stati adempiuti. Tali trasferimenti saranno effettuati in valute convertibili al tasso di cambio applicato sul mercato ufficiale alla data del trasferimento.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
