Articolo O - Notifiche. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio ed al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro: a ogni firma; b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c ogni data di entrata in vigore della presente Carta secondo il suo articolo K; d ogni dichiarazione in applicazione degli articoli A, paragrafi 2 e 3, D, paragrafi 1 e 2, F, paragrafo 2 e L, paragrafi 1, 2, 3, e 4; e ogni emendamento secondo l'articolo J;. f ogni denuncia secondo l'articolo M; g ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Carta. In fede di che, i sottoscritti debitante autorizzati a tal fine hanno firmato la presente Carta riveduta. Fatto a Strasburgo il 3 maggio 1996, in francese ed in inglese entrambi i testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa ed al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro.

Testo vigente dal 23 febbraio 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-02-09;30~traduzione-parte-vi-arto · fonte su Normattiva