ed adeguamenti. 1. Ogni Parte e' abilitata a proporre emendamenti al presente Protocollo ogni Parte alla Convenzione puo' proporre un adeguamento all'annesso II del presente Protocollo al fine di aggiungervi il suo nome, i livelli di emissione, i tetti fissati per le emissioni di zolfo e la percentuale di riduzione delle emissioni. 2 Tali proposte di emendamenti e di adeguamenti sono presentate per iscritto al Segretario esecutivo della commissione, che li comunica a tutte le Parti. Le Parti esaminano le proposte di emendamento e di adeguamento nella successiva sessione dell'Organo esecutivo a patto che il Segretario esecutivo le abbia trasmesse alle Parti con un anticipo di almeno novanta giorni. 3. Gli emendamenti al presente Protocollo e ai suoi annessi II, III e V, sono adottati per consenso dalle Parti presenti ad una sessione dell'Organo esecutivo ed entrano in vigore per le Parti che li hanno accettati il novantesimo giorno successivo alla data alla quale due terzi delle Parti hanno depositato i loro strumenti di accettazione di tali emendamenti presso il Depositario. Gli emendamenti entrano in vigore per ogni altra Parte il novantesimo giorno successivo alla data alla quale detta Parte ha depositato il proprio strumento di accettazione degli emendamenti. 4. Gli emendamenti agli annessi del presente Protocollo, ad eccezione degli emendamenti di cui al par. 3 precedente, sono adottati per consenso dalle Parti presenti ad una sessione dell'Organo esecutivo. Allo scadere di un termine di novanta giorni dalla data in cui viene comunicato dal Segretario esecutivo della Commissione, ogni emendamento a tale annesso entra in vigore per le Parti che non hanno fatto pervenire al Depositario una notifica secondo le norme del paragrafo 5 di cui sopra, a condizione che almeno 16 Parti non abbiano presentato detta notifica. 5. Le Parti che non possono approvare un emendamento ad un Annesso diverso da quelli di cui al par. 3 precedente, ne notificano il Depositario per iscritto entro un termine di novanta giorni a decorrere dalla data di comunicazione dell'adozione di detto emendamento. Il Depositario informa senza indugio tutte le Parti del ricevimento di tale notifica. Ogni Parte puo', in qualunque momento, sostituire un'accettazione alla sua precedente notifica: in tal caso l'emendamento all'Annesso entrera' in vigore per detta Parte dopo il deposito di uno strumento di accettazione presso il Depositario. 6. Gli adeguamenti all'annesso II sono adottati per consenso dalle Parti presenti ad una sessione dell'Organo esecutivo ed entrano in vigore per tutte le Parti al presente Protocollo il novantesimo giorno successivo alla data alla quale il Segretario esecutivo della Commissione ha notificato per iscritto le Parti circa l'adozione dell'adeguamento.
Testo vigente dal 2 luglio 1998
