DI TECNOLOGIA 1. Le Parti facilitano, in conformita' con le loro leggi, regolamentazioni e prassi nazionali, lo scambio di tecnologie e di tecniche comprese quelle che consentono di aumentare l'efficacia energetica, lo sfruttamento delle energie rinnovabili ed il trattamento dei combustibili a basso tenore di zolfo per ridurre le emissioni di zolfo, in particolare promuovendo:

  • a)lo scambio commerciale di tecnologie disponibili;
  • b)i contratti diretti e la cooperazione nel settore industriale, comprese le co-imprese;
  • c)lo scambio di informazioni e di dati d'esperienza;
  • d)la concessione di un'assistenza tecnica. 2. Per promuovere le attivita' specificate nel paragrafo 1 di cui sopra, le Parti creano condizioni favorevoli agevolando i contatti e la cooperazione tra le organizzazioni e le persone competenti le quali, sia nel settore privato come nel settore pubblico, sono in grado di fornire tecnologia, servizi di studio e di progettazione tecnica, nonche' materiale (hardware) o mezzi finanziari. 3. Le Parti, non oltre sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo, intraprendono lo studio di procedure adesuate per creare condizioni piu' favorevoli allo scambio di tecnologie, per ridurre le emissioni di zolfo.

Testo vigente dal 2 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-06-18;207~protocollo-art3 · fonte su Normattiva